Art. 26.
(Fonti di finanziamento e fondo speciale).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse seguenti:

          a) 1 per cento degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

          b) 1 per cento degli introiti annui dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE);

          c) 10 per cento dell'accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare;

          d) 50 per cento delle entrate relative al gioco del lotto e delle lotterie.

      2. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1.
      3. La gestione del fondo speciale di cui al comma 2 è affidata ad una apposita commissione nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e composta, oltre che da un rappresentante di ciascuno dei suddetti Ministeri, da un rappresentante ciascuno della SIAE, dell'IMAIE e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo, nonché da tre rappresentanti delle Istituzioni di alta formazione musicale.